Die neuen Richtlinien zur Matura 2009 Das Unterrichtsministerium hat nun die Richtlinien für die Abwicklung der Staatsprüfung im Juni und Juli 2009 veröffentlicht. Die schriftlichen Arbeiten beginnen am 25. Juni. An der HOB treten insgesamt 130 Schülerinnen und Schüler aus sieben Klassen zur Abschlussprüfung an. Die vollständigen neuen Richtlinien sind auf der Homepage des Ministeriums abrufbar (33 Seiten). Eine der wesentlichsten Neuerungen in diesem Jahr betrifft die Punktevergabe für die mündlichen Prüfung: Vom Schuljahr 2008/09 an werden für das Kolloquium maximal 30 Punkte vergeben (früher 35). Für eine positiv bewertete Prüfung gibt es mindestens 20 Punkte. Nachfolgend eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. ART. 1 INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME 1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado ha inizio, in ciascun anno scolastico, nel giorno fissato dal Ministro dell‘Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Per l'anno scolastico 2008/2009, la sessione inizia il giorno 25 giugno 2009. ART. 2 CANDIDATI INTERNI 1. Sono ammessi all'esame di Stato: a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici (Legge 11.1.2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 1). Per il corrente anno scolastico, gli alunni devono aver saldato i debiti contratti nell'anno scolastico 2006/07 nel passaggio dalla terzultima alla penultima classe (art. 2, comma 1, e art. 3. comma 4 del D.M. 22 maggio 2007, n. 42); ... Per il corrente anno scolastico, per i motivi indicati in premessa, si intendono valutati positivamente gli alunni che nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso conseguano almeno la media del "sei" (art. 1, comma 3, del D.M. 22-5-2007, n. 42). Le deliberazioni di non ammissione all'esame sono puntualmente motivate. Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, nell'ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione. L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con la sola indicazione <<Ammesso>> o <<Non ammesso>>. I voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, in sede di scrutinio finale, sono riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti. A partire dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; pertanto, ai fini dell'esame del corrente anno scolastico, il voto sul comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico riferito all'ultimo anno di corso e, in caso di ammissione per abbreviazione, su quello riferito al penultimo anno. Esso comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all'esame di Stato (art. 2, comma 3, decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; art. 2, comma 3 del D.M. 16/01/2009, n. 5). 2. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Art. 3 CANDIDATI ESTERNI ... ART. 4 SEDI DEGLI ESAMI ... ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2008. ... ART. 6 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. 2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami. ... 6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 7. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia. ART. 7 ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI ... ART. 8 CREDITO SCOLASTICO ... 2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323/1998, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti. ... 6. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell'art. 11 del DPR n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate. 7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto. ART. 9 CREDITI FORMATIVI 1. Per l'anno scolastico 2008/2009, valgono le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24/2/2000, n. 49. 2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 2009 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni. ... ART. 10 COMMISSIONI D'ESAME ... ART. 11 SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI ... ART. 12 DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE 1. Il Presidente e i commissari esterni delle due classi abbinate, unitamente ai membri interni di ciascuna delle due classi, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto di assegnazione, il 23 giugno 2009 alle ore 8,30. 2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, se l'assenza riguarda il Presidente e i commissari esterni, o al Dirigente scolastico, se l'assenza riguarda un commissario interno. 3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni. ... 7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2008/2009 è il seguente: prima prova scritta: 25 giugno 2009, ore 8.30; seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: 26 giugno 2009, ore 8.30. terza prova scritta: 29 giugno 2009: ciascuna commissione, entro il 27 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art. 6 della presente ordinanza. Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'Istituto o degli eventuali istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova. La mattina del 29 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. 9. Durante la riunione plenaria o in una successiva, appositamente convocata, le commissioni definiscono la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e, in base a sorteggio, l'ordine di precedenza tra le due classi/commissioni e, all'interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni ed interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Ẻ altresì determinata la data di pubblicazione dei risultati, che deve essere unica per le due classi/commissioni. Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano uno o più commissari interni concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio. 10. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque. 11. Prima dell'inizio dei colloqui, in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare, la commissione completa l'esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati. La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall'art. 16, comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio. Il Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998: - titolo dell'argomento; - esperienza di ricerca o di progetto, presentata anche in forma multimediale; - esecuzione di un brano musicale per gli indirizzi pedagogico musicali. 12. Del diario dei colloqui, il presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame. ... 15. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo l'art. 13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al verbale. Le modalità da seguire sono quelle previste dalla presente ordinanza agli articoli 15, comma 7, 16, comma 6, 16, comma 9 per la valutazione delle prove scritte e del colloquio. 16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe/commissione. 17. Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, è stabilito dal presidente della commissione d'esame. ART. 13 RIUNIONE PRELIMINARE ... ART. 14 PLICHI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA ... ART. 15 PROVE SCRITTE ... ART. 16 COLLOQUIO 1. Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla presenza dell'intera commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente. 2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della classe. Negli indirizzi musicali dei licei pedagogici lo studente può iniziare il colloquio mediante l'esecuzione di un brano sul proprio strumento musicale. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell'art. 1, capoverso art. 3-comma 4, della legge 11 gennaio 2007,n. 1, deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare proposti al candidato e con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante l'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Ẻ d'obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline. 4. A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline e la discussione degli elaborati delle prove scritte. ... 8. La commissione d'esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20. 9. La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall'art. 13, comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7. Art. 17 ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP ... ART. 18 ASSENZE DEI CANDIDATI. SESSIONE SUPPLETIVA ... ART. 19 VERBALIZZAZIONE ... ART. 20 VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI 1. Ciascuna commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva. 2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. 3. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. 4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell'art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti. Ai sensi dell'art. 12, comma 15, per l‘attribuzione del punteggio integrativo si seguono le procedure di cui all'art. 15, comma 7 e all'art. 16, comma 6 e comma 9. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla Commissione. La lode è attribuita con l'unanimità dei voti. ... ART. 21 PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 1. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell'esame stesso. ART. 22 VERSAMENTO TASSA ERARIALE E CONTRIBUTO ... ART. 23 VALIDITA' DEI DIPLOMI ... ART. 24 ACCESSO AI DOCUMENTI SCOLASTICI E TRASPARENZA ... ART. 25 TERMINI ... ART. 26 ESAMI NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA E NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ... 2. Nella Provincia Autonoma di Bolzano, le modalità di svolgimento della terza prova scritta sono modificate secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 7-4-2005,avente per oggetto: " Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige". ART. 27 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ...