Die neuen Richtlinien zur Matura 2009

miriam.jpg Das Unterrichtsministerium hat nun die Richtlinien für die Abwicklung der Staatsprüfung im Juni und Juli 2009 veröffentlicht. Die schriftlichen Arbeiten beginnen am 25. Juni. An der HOB treten insgesamt 130 Schülerinnen und Schüler aus sieben Klassen zur Abschlussprüfung an.


Die vollständigen neuen Richtlinien sind auf der Homepage des Ministeriums abrufbar (33 Seiten). 


Eine der wesentlichsten Neuerungen in diesem Jahr betrifft die Punktevergabe für die mündlichen Prüfung: Vom Schuljahr 2008/09 an werden für das Kolloquium maximal 30 Punkte vergeben (früher 35). Für eine positiv bewertete Prüfung gibt es mindestens 20 Punkte.


Nachfolgend eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.



 

ART. 1

INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME


1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria

di secondo grado ha inizio, in ciascun anno scolastico, nel giorno fissato dal Ministro

dell‘Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Per l'anno scolastico 2008/2009, la

sessione inizia il giorno 25 giugno 2009.



ART. 2

CANDIDATI INTERNI


1. Sono ammessi all'esame di Stato:

a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno

di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e

abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni

scolastici (Legge 11.1.2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 1). Per il

corrente anno scolastico, gli alunni devono aver saldato i debiti contratti

nell'anno scolastico 2006/07 nel passaggio dalla terzultima alla penultima

classe (art. 2, comma 1, e art. 3. comma 4 del D.M. 22 maggio 2007, n. 42);

...
Per il corrente anno scolastico, per i motivi indicati in premessa, si intendono valutati

positivamente gli alunni che nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso conseguano

almeno la media del "sei" (art. 1, comma 3, del D.M. 22-5-2007, n. 42).

Le deliberazioni di non ammissione all'esame sono puntualmente motivate.

Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale, il consiglio

di classe, nell'ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e

modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con la sola

indicazione <<Ammesso>> o <<Non ammesso>>. I voti attribuiti in ciascuna disciplina

e sul comportamento, in sede di scrutinio finale, sono riportati nelle pagelle e nel

registro generale dei voti.

A partire dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre,

unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello

studente; pertanto, ai fini dell'esame del corrente anno scolastico, il voto sul

comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico riferito all'ultimo

anno di corso e, in caso di ammissione per abbreviazione, su quello riferito al

penultimo anno. Esso comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione

all'esame di Stato (art. 2, comma 3, decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito

dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; art. 2, comma 3 del D.M. 16/01/2009, n. 5).

2. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di

Stato, gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale per la

promozione all'ultima classe hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna

materia, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di

secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in

ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza

essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. 

 


Art. 3

CANDIDATI ESTERNI

...


 

ART. 4

SEDI DEGLI ESAMI

...



ART. 5

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE


1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli

esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2008.
...


 

ART. 6

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE


1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la

commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica

realizzata nell'ultimo anno di corso.

2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché

ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello

svolgimento degli esami.

...
6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe

possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente

studentesca e quella dei genitori.

7. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a

ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.



ART. 7

ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI

...



ART. 8

CREDITO SCOLASTICO

...

2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione,

tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR

n. 323/1998, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la

media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche

di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.

...

6. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e

verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può

motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del

comma 4 dell'art. 11 del DPR n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito

dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli

anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente

motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed

idoneamente documentate.

7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo

dell'istituto.




ART. 9

CREDITI FORMATIVI


1. Per l'anno scolastico 2008/2009, valgono le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale

24/2/2000, n. 49.

2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame

entro il 15 maggio 2009 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi

competenti. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R.

n. 445/2000, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.

...



ART. 10

COMMISSIONI D'ESAME

...



ART. 11

SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI

...



ART. 12

DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE


1. Il Presidente e i commissari esterni delle due classi abbinate, unitamente ai membri

interni di ciascuna delle due classi, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto di

assegnazione, il 23 giugno 2009 alle ore 8,30.

2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato

la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i

nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico

Regionale, se l'assenza riguarda il Presidente e i commissari esterni, o al Dirigente

scolastico, se l'assenza riguarda un commissario interno.

3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione,

fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole

commissioni.

...

7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2008/2009 è il seguente:

  • prima prova scritta: 25 giugno 2009, ore 8.30;
  • seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: 26 giugno 2009, ore 8.30.
  • terza prova scritta: 29 giugno 2009:

ciascuna commissione, entro il 27 giugno, definisce collegialmente la struttura
della terza prova scritta, in coerenza con il  documento del consiglio di classe
di cui all'art. 6 della presente ordinanza.

Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario

d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'Istituto o degli eventuali

istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie

oggetto della prova. La mattina del 29 giugno ogni commissione, tenendo a

riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il

testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun

componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno

doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della

struttura della prova. La Commissione, in relazione alla natura e alla complessità

della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa.

9. Durante la riunione plenaria o in una successiva, appositamente convocata, le

commissioni definiscono la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione

e, in base a sorteggio, l'ordine di precedenza tra le due classi/commissioni e,

all'interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni ed interni,  nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Ẻ altresì determinata la data di pubblicazione dei risultati, che deve essere unica per le due classi/commissioni. Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti

delle commissioni che abbiano uno o più commissari interni concordano le date di

inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio.

10. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere

di norma superiore a cinque.

11. Prima dell'inizio dei colloqui, in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione

preliminare, la commissione completa l'esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati.

La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni

inerenti il colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall'art. 16, comma 4,

esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio. Il

Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il

termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la

tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'art. 5, comma 7,

del D.P.R. n. 323/1998:

- titolo dell'argomento;

- esperienza di ricerca o di progetto, presentata anche in forma multimediale;

- esecuzione di un brano musicale per gli indirizzi pedagogico musicali.

12. Del diario dei colloqui, il presidente della commissione dà notizia mediante affissione

all'albo dell'istituto sede di esame.

...

15. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo

di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno

15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, è

effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna commissione, sulla base di

criteri precedentemente stabiliti, secondo l'art. 13, comma 11 e con una congrua

motivazione da acquisire al verbale. Le modalità da seguire sono quelle previste dalla

presente ordinanza agli articoli 15, comma 7, 16, comma 6, 16, comma 9 per la

valutazione delle prove scritte e del colloquio.

16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano

subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe/commissione.

17. Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente

ordinanza, è stabilito dal presidente della commissione d'esame.



 

ART. 13

RIUNIONE PRELIMINARE

...




ART. 14

PLICHI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA

...


ART. 15

PROVE SCRITTE

...

 

 

ART. 16

COLLOQUIO

1. Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla presenza dell'intera

commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.

2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca

e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le

esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori

preparati, durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della classe.

Negli indirizzi musicali dei licei pedagogici lo studente può iniziare il colloquio mediante

l'esecuzione di un brano sul proprio strumento musicale. Preponderante rilievo deve

essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell'art. 1,

capoverso art. 3-comma 4, della legge 11 gennaio 2007,n. 1, deve vertere su

argomenti di interesse multidisciplinare proposti al candidato e con riferimento

costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante

l'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di

un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato

individua le componenti culturali, discutendole. Ẻ d'obbligo, inoltre, provvedere alla

discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi

interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non

abbia interessato le diverse discipline.

4. A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse

fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto scelti dal

candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline e la discussione

degli elaborati delle prove scritte.

...

8. La commissione d'esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al

colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20.

9. La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da

ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il

punteggio viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall'art. 13, comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7.



Art. 17

ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

...


ART. 18

ASSENZE DEI CANDIDATI. SESSIONE SUPPLETIVA

...



ART. 19

VERBALIZZAZIONE

...



ART. 20

VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

1. Ciascuna commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione

finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui,

compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione

suppletiva.

2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il

risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e

al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.

3. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di

60/100.

4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può

motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell'art. 13, comma 11, il

punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito

scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad

almeno 70 punti. Ai sensi dell'art. 12, comma 15, per l‘attribuzione del punteggio

integrativo si seguono le procedure di cui all'art. 15, comma 7 e all'art. 16, comma 6 e

comma 9. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire

della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla Commissione. La lode è

attribuita con l'unanimità dei voti.

...


 

ART. 21

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI


1. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la

menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato, per tutti i

candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della

dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

 


 


ART. 22

VERSAMENTO TASSA ERARIALE E CONTRIBUTO

...

ART. 23

VALIDITA' DEI DIPLOMI

...



ART. 24

ACCESSO AI DOCUMENTI SCOLASTICI E TRASPARENZA

...

ART. 25

TERMINI

...

ART. 26

ESAMI NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA E NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI

BOLZANO


...

2. Nella Provincia Autonoma di Bolzano, le modalità di svolgimento della terza prova

scritta sono modificate secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della

Provincia n. 14 del 7-4-2005,avente per oggetto: " Modifica del regolamento di

esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria

superiore nelle scuole dell'Alto Adige".



ART. 27

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

...





 

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